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Diritto ecclesiastico

DIRITTO ECCLESIASTICO

I.- Parte generale.

1. Concetto di diritto ecclesiastico dello Stato.

a) La dimensione religiosa dell’uomo: fenomeno sociale e fattore giuridico.
i) Obiettivi e metodologia.

Lo scopo di questo corso è studiare la legislazione dello stato riguardante la religione. E’ vedere l’atteggiamento dello stato nel confronto della Chiesa.

La metodologia è diversa perché ogni paese ha la propria legislazione, addirittura, vi è qualche paese che non ha una legislazione specifica; perciò, questa materia va divisa in una parte generale, in cui si studiano i principi generali, e una parte speciale in cui si studierà il Diritto Pubblico Ecclesiastico a seconda le diverse regioni e la protezione internazionale della religione.

Questo corso è importante perché permette di conoscere il rapporto tra la Chiesa e gli altri stati ma non dall’ottica della Chiesa ma dello stato. Ci permetterà conoscere i diversi ordinamenti che regolano i rapporti con la Chiesa. Il tema centrale di questa materia è la libertà religiosa.

ii) Rilevanza sociale e giuridica della religione.

La dimensione religiosa è inerente alla natura umana e perciò è naturale. La religione comprende l’adesione ad un credo, e questo credo include convenzioni sull’uomo stesso (rapporti con Dio), riti, regole (morale), … che manifestano la sottomissione dell’uomo a Dio, codice di comportamento. L’uomo ha una dimensione religiosa che fa parte della sua natura. Questo è un fatto d’esperienza sia personale che storica o culturale.

La religione come tale ha una sua ripercussione sociale:

­La religione è vissuta in maniera collettiva: coloro che la seguono si associano per aiutarsi a viverla, per diffonderla, per gli atti di culto, ecc. Da qui nasce la strutturazione in organizzazioni fondate sullo stesso credo.

­La religione implica un’etica che configura il comportamento dell’uomo davanti alle diverse situazioni in cui si trova, incluso la vita sociale. La stessa società civile riceve l’influsso della religione.

­La religione implica, de solito, un modo in cui si manifesta pub-blicamente il proprio culto.

­E’ palese il fatto che ogni religione cerca di diffondersi. Questo è conosciuto come proselitismo.

­La religione ha anche una dimensione giuridica, ma non solo al di fuori di essa, bensì all’interno: qualsiasi religione genera rapporti fra i membri e fa nascere un’organizzazione interna che regola i suddetti rapporti. Nasce così un “diritto interno” delle confessioni. Il più importante è il diritto canonico.

­Infine, la religione ha alcune manifestazioni che possono aver una rilevanza giuridica civile: il matrimonio, l’insegnamento della propria dottrina, la proprietà dei luoghi di culto, ecc.

Alcune di queste manifestazioni interessano allo stato, proprio perché hanno una rilevanza sociale, hanno qualche influsso nella vita sociale. Sono proprio queste manifestazioni lo scopo del Diritto Pubblico Ecclesiastico.

b) Evoluzione dell’espressione Diritto Ecclesiastico.

L’oggetto materiale della nostra materia non è chiaramente definito, poiché non esiste un concetto che sia accettato da tutti. La concezione del Diritto Ecclesiastico dipende dell’impostazione in genere del diritto. Vi è una concezione normativistica che capisce il Diritto Ecclesiastico come l’insieme di regole che trattano la materia religiosa; un’altra lo definisce come il diritto civile che riguarda la religione (incluse le sentenze e i provvedimenti amministrativi). Altre mettono l’accento sull’oggetto: regolamentazione civile sul fenomeno religioso. Infine, vi sono altre che hanno una visione più riduttiva: la libertà di coscienza oppure le confessioni religiose.

Comunque, si deve partire dalla considerazione dell’esistenza di un diritto civile speciale riguardante il fenomeno religioso, proprio perché ha qualcosa di specifico nonché una manifestazione pubblica sociale.

i) Statuto speciale del diritto pubblico ecclesiastico.

Lo statuto di Diritto Pubblico Ecclesiastico non è riconosciuto da tutti. Vi sono varie ragioni:

­Innanzitutto, non esiste un codice di diritto ecclesiastico come quel civile, mercantile, penale, ecc.

­Poi, le norme si trovano disperse: dalla costituzione della nazione fino all’ultimo provvedimento del ministero che si occupa delle religioni.

­Infine, ci sono alcuni paesi che non hanno una legislazione speciale, e le religioni si accolgono ad una figura o statuto giuridico presente nel diritto comune del paese (come accade negli Stati Uniti).

Come scienza, il Diritto Ecclesiastico non si distingue solo dalla materia (la religione) e la legislazione al riguardo da parte dello stato, ma anche dalla specificità del fenomeno religioso. Quest’ultimo richiede certi principi di ispirazione che sono la traduzione giuridica delle esigenze di giustizia inerenti alla religione nelle sue manifestazioni sociali.

ii) Evoluzione della espressione.

Innanzitutto, si deve chiarire che non è il diritto canonico. Nel diritto canonico si usa il termine “diritto ecclesiastico” per riferirsi a quelle norme che hanno la loro origine non nel diritto divino positivo neppure nella volontà fondazionale di Cristo, bensì nelle disposizioni disciplinari della Chiesa lungo la storia.

Fino alla riforma protestante, l’espressione “diritto ecclesiastico” viene usata per riferirsi alle norme che hanno la loro origine nella Chiesa; quindi, era un sinonimo di diritto canonico. Si faceva riferimento alla fonte d’origine: la Chiesa. Questo diritto non riguardava solo materie religiose ma anche non religiose (patrimoniali, processuali, amministrative, ecc.)

Dopo la riforma protestante e la dissoluzione dell’unità europea, i protestanti trasmisero la responsabilità di regolare la vita religiosa al principe. Allora, l’espressione “diritto ecclesiastico” passa a significare le disposizioni che riguardano la materia religiosa. Non si fa riferimento alla fonte, perché alcuni accettano ancora il diritto canonico: la fonte poteva essere il principe o il diritto classico.

Con l’illuminismo avviene la separazione chiesa – stato e la laicità come principio d’azione dello stato. Nasce la tendenza di credere che l’unica fonte di diritto è lo stato. Allora, tutta la legislazione in materia religiosa proviene dallo stato (indipendentemente di ciò che decidano le religioni) e quello si chiama diritto ecclesiastico. E’ lo stato che disciplina la libertà religiosa, la rilevanza sociale della religione, la partecipazione dei cittadini negli atti pubblici, ecc. D’allora in poi, il diritto ecclesiastico è sempre di fonte statale senza tener conto delle norme proprie delle religioni; se hanno qualche rilevanza, è perché lo stato lo ha permesso.

c) Politica religiosa dello Stato e Diritto Ecclesiastico.

La rilevanza sociale della religione non dipende solo del fenomeno religioso: dipende anche di come lo Stato si pone di fronte alla religione. Indubbiamente, l’atteggiamento dell’autorità e le leggi dipenderanno della concezione che hanno del fenomeno religioso.

­Se lo Stato considera la religione come fattore politico (da promuovere o da distruggere) si sentirà chiamato ad organizzare la vita dei cittadini e perfino diventare protagonista di molti aspetti di essa.

­Se, invece, considera la religione come una dimensione della vita umana, quindi fuori delle sue competenze, la presenza dello stato si limiterà a rispettare e garantire la libertà dei cittadini e dell’autonomia delle confessioni.

d) Diritto ecclesiastico internazionale.

Là dove nascono organizzazioni politiche di stato, si può parlare di diritto ecclesiastico internazionale. Ad esempio, l’Unione Europea.

La crescita dei rapporti internazionali, l’importanza della comunità internazionale e la rilevanza dei diritti umani (tra quelli si trova la libertà religiosa) fanno sì che si possa parlare di un diritto ecclesiastico internazionale. Vi sono alcuni organismi internazionali che hanno emanato qualche disposizione al riguardo (ad es. l’Unione Europea).

Da qualche tempo, i singoli cittadini sono soggetti di diritti internazionali. Benché è vero che i trattati vengono sottoscritti dagli stati, diversi organismi tendono a proteggere i diritti dei singoli cittadini anche sopra degli stati, poiché sono organismi internazionali a se, e sono anche fonti di diritto.

2. Soggetti giuridici e fattore religioso.

a) Ordinamento civile e fattore religioso.

Fermo restando il principio per il quale il Diritto Pubblico Ecclesiastico è l’ordinamento civile di uno stato che regola le manifestazioni di rilevanza giuridica delle religioni, si deve affermare che il suo soggetto principale è costituito dalle religioni. Queste però non sono formate dalle idee, ma dalle persone, e quindi, a loro va rivolto anche questo Diritto. Si può aggiungere anche lo Stato: esso non solo è chi emana la legislazione al riguardo, ma è anche garante di ciò che viene legiferato.

I soggetti del Diritto Pubblico Ecclesiastico, pressappoco, sono: lo Stato, le confessioni religiose e la persona. La religione in sé non è quello che interessa lo Stato, ma la religione creatrice di rapporti giuridici. Il diritto ecclesiastico collega la religione e il diritto civile.

Bisogna distinguere tra soggetti del diritto ecclesiastico e soggetti della religione: sono formalmente diversi. Soggetti della religione, ma anche del diritto ecclesiastico, sono, non soltanto le persone, ma anche le collettività, le comunità e gli enti collegati con loro.

Lo Stato invece non è soggetto della religione, giacché non è impersonato in nessuna persona fisica. Lo ius pubblicum ecclesiasticum utilizzava concetti come “stato cattolico”; oggi questo concetto non ha più validità. Mentre lo Stato è soggetto del diritto ecclesiastico, non è invece soggetto della religione. Questo è importante poiché significa che non può imporre ai cittadini un proprio concetto di libertà religiosa o un proprio interesse religioso. Nel senso del diritto ecclesiastico, lo Stato non può andare oltre al regolare i fenomeni giuridici e sociali che trovano il suo origine nel fenomeno religioso.

La religione è un interesse dei cittadini e, come tale, lo Stato dovrà proteggerlo. Ci sono tanti aspetti della vita umana nel quale lo Stato non può essere soggetto diretto, ma mero protettore degli interessi del cittadino.

b) La persona umana nel Diritto Ecclesiastico. Dimensione collettive.

La persona umana è, invece, soggetto delle due realtà: della religione e del diritto ecclesiastico. Appartiene all’uomo il concetto centrale della nostra materia: la libertà religiosa. Lo Stato tratta le persone da cittadini, e non da fedeli di una determinata religione; non sempre è stato così, però.

Le manifestazioni sociali che più interessano lo Stato, dunque il diritto ecclesiastico, sono manifestazioni che scaturiscono dalla realtà comunitaria della religione, e non tanto della vita religiosa individuale[1]. Il diritto ecclesiastico include lo statuto giuridico – sociale delle confessioni religiose: costituzione, attività, ecc.

Il concetto di confessione religiosa ha una grande importanza per il diritto ecclesiastico. Questo concetto ci permette di distinguere i gruppi religiosi da altri gruppi[2]. Il problema è determinare cosa sia una confessione religiosa. Gruppo costituito e indipendente, organiz-zato sulla base di una religione. Il fatto odierno però è che, con la nascita di nuovi gruppi settari, la frontiera tra confessione religiosa e altri gruppi diventa sempre più incerta.

Visto che non è facile dare una definizione teorica, la soluzione più facile è di accettare quello che i “fedeli” dicono di sé stessi: lo Stato, che è laico, non può definire il fenomeno religioso. Bisognerebbe prendere il senso comune: senza dover definire giuridicamente il concetto di religione, si dovrebbe prendere quello che la “gente” considera religione.

I paesi europei distinguono tra religioni tradizionali e nuove religioni. Il sistema negli USA è molto diverso, visto la loro maniera di capire il diritto, dove lo Stato cerca di non intervenire nelle libertà individuali.

Riassumendo, i soggetti del diritto pubblico ecclesiastico sono:

La persona umana.

Sia il Diritto Ecclesiastico sia la religione hanno come soggetto la persona umana. L’atteggiamento è diverso perché lo stato si rivolge ai suoi cittadini, invece, le confessioni religiose si rivolgono ai suoi fedeli. Il Diritto Ecclesiastico non si dirige ai soggetti come fedeli, ma come persone che hanno un insieme di diritti, tra cui il diritto alla libertà religiosa.

E’ importante per il diritto ecclesiastico il modo come lo Stato considera la persona umana. Uno stato democratico considera tutti come cittadini, e dunque non fa distinzioni fondate sul fatto d’appartenenza ad una religione. In altri momenti della storia il potere civile si considerava tenuto a tutelare e promuovere una religione (quella di Stato) e come conseguenza trattava in modo differente i cittadini a seconda della confessione a cui appartenevano. Oggi molte costituzioni vietano di fare discriminazioni fondate sulla religione.

Lo Stato.

Non è propriamente soggetto della religione. Lo stato non crea e non è membro di nessuna religione. In altri tempi, il monismo od il confessionalismo di stato si faceva soggetto di una religione. Oggi s’intende lo Stato come soggetto passivo della libertà religiosa, giacché è tenuto a tutelarla e promuoverla.

Le confessioni religiose.

Una delle principali manifestazioni del fenomeno religioso è la dimensione comunitaria, cioè, un gruppo di persone che si riuniscono per esprimere la propria fede nel proprio culto sotto i principi della religione che condividono. L’espressione comunitaria della propria fede ha delle conseguenze: un’organizzazione, culto, magistero, precetti religiosi, ministri, opere di proselitismo od apostolato.

Non di rado si usa il termine “confessione religiosa”. Certamente, è discutibile l’uso di quest’espressione poiché non è lo stesso di una religione, ma aiuta a distinguerli da altri raggruppamenti sociali o fenomeni ideologici. Si può dire che una confessione è un gruppo indipendente costituito e organizzato in base a una religione.

Resta però il problema di definire cosa è una religione. Finora, nessun ordinamento ha definito cosa è una religione ma è competenza di ogni stato farlo. Benché sia vero che non sfugge a nessuno cosa sia una religione, è compito difficile stabilirlo giuridicamente, perché si rischia di sbagliare oppure di “aprire la porta” ad altri fenomeni che non siano una religione (società teosofiche, ideologiche, ecc.).

Comunque, l’uso del termine “confessione religiosa” tende a riconoscere la specificità ed il trattamento che devono ricevere dall’ordinamento giuridico. Da altra parte, esiste pure il rischio di riconoscere qualsiasi gruppo religioso come una confessione religiosa. Ciò vuol dire che aspetta allo stato trovare i mezzi per stabilire quali gruppi hanno lo statuto di confessione religiosa e quali no.

3. Principi del diritto ecclesiastico.

a) Natura e caratteristiche dei principi.

Fondamentale in questo punto è la dottrina spagnola e, innanzitutto, il professor Viladrich; grazie a lui, ogni manuale spagnolo di diritto ecclesiastico si sente obbligato a fare un capitolo sui principi. Si tratta di porre una fondamentazione e di fare un’analisi delle dimensioni di giustizia presenti nel diritto ecclesiastico, prima di arrivare al diritto positivo. Bisogna spiegare perché il fatto religioso necessita un trattamento speciale da parte del diritto.

Cerchiamo dunque con questi principi di fissare la posizione di partenza del diritto dello Stato rispetto alla religione; sono allo stesso tempo fonte d’ispirazione e fonte d’interpre-tazione del diritto positivo riguardante la religione. Pensare ad esempio che ci sono dei diritti, come il diritto lavorativo che sono speciali; non è dunque straordinario che il diritto ecclesiastico abbia i suoi principi speciali.

b) Funzione informatrice dell’ordinamento ecclesiastico civile.

I principi servono poi a rendere compiuto il diritto ecclesiastico: riempiono le lacune di legge, lasciate dall’insieme leggi – consuetudini. Dunque, oltre ad una funzione d’ispirazione hanno la funzione di rendere il diritto un sistema chiuso. Inoltre, come abbiamo già detto, i principi servono come sistema ermeneutico per interpretare le leggi e le consuetudini; apportano anche la correzione ermeneutica quando l’evolversi delle circostanze potrebbero rendere ingiusta l’applicazione della lettera della legge.

I principi non si trovano scritti. Non si possono confondere i principi ispiratori ed i principi costituzionali. I principi ispiratori devono essere edotti da tutto l’ordinamento. Non si possono dunque identificare senza discernimento i principi del diritto ecclesiastico con i principi del diritto costituzionale. La giurisprudenza del tribunale costituzionale è uno strumento valido per riconoscere i principi del diritto ecclesiastico.

Nel suo primo trattato di diritto ecclesiastico, Viladrich fissava i seguenti principi:

­Libertà religiosa o di coscienza.

­Uguaglianza.

­Laicità.

­Cooperazione.

Questi principi non sono universali, ma si possono trovare in tanti ordinamenti, giacché sono molto generali. Cercheremmo di, in ogni caso particolare, fare anche riferimento al principio contrario: non rispetto della libertà, disuguaglianza, confessionalità, radicale separazione.

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